Art. 9.
(Dotazione del fondo
per la politica spaziale).

      1. Al fine di garantire la prosecuzione dei principali programmi europei e di partecipazione internazionale dell'Italia nel settore spaziale, sia di ricerca che di servizio, in quanto idonei a promuovere adeguati livelli di partecipazione dell'industria nazionale, comprese le piccole e medie imprese, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, è incrementato, a decorrere dall'anno 2007, alla somma di 50 milioni di euro annui, con limiti di impegno quindicennali.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con propri decreti, provvede all'individuazione delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1, nonché delle imprese nazionali cui corrispondere i contributi stessi.

 

Pag. 12